Il testo individua due punti di convergenza per una discussione sul presente: la progressiva giuridicizzazione del lessico politico e la proliferazione di forme costituenti del diritto nei rapporti costruiti orizzontalmente.
Ogni istanza tende oggi a essere tradotta nei termini di un diritto: un diritto da conquistare, più spesso da difendere o garantire, da inscrivere negli schemi dell'ordinamento. Questa dinamica entra in tensione con la sistematica fondata sulla triade ordinamento, Stato e sovranità, e mostra come le forme normative oltrepassino sempre più spesso il perimetro statale.
Tra le tendenze riconoscibili vi è la sovrapposizione tra tecniche di matrice statunitense e diritto globale, sostenuta da reti transnazionali di giuristi e organizzazioni. La ricostruzione dei sistemi particolari procede attraverso connessioni orizzontali, interessi orientati al mercato e un uso dei poteri statali come strumenti di attuazione di principi generali di legalità.
A questo si affiancano pratiche di gestione dei problemi che operano fuori dalle istituzioni formali. Agenzie, accordi e flussi multilaterali producono forme di governance in contrasto con l'unità sistematica dell'ordinamento. Il risultato è una costellazione più che un ordine gerarchico: il diritto organizza tempi, flussi e relazioni oltre la semplice ripartizione dello spazio.
La normatività debole e la cattura
Nel diritto contemporaneo assumono rilievo forme che richiedono sempre meno esecuzione diretta. Contratti, pratiche della lex mercatoria e paradigmi di common law offrono modelli di normatività debole capaci di produrre organizzazione. La loro efficacia dipende anche dal riconoscimento del vincolo: le parti finiscono per considerarsi obbligate rispetto a decisioni ancora in formazione.
Questa dinamica può coinvolgere organizzazioni civili e movimenti, rendendoli funzionali a un comando che si presenta come coordinamento. Anche il linguaggio dei diritti, quando viene adottato dalle lotte, può essere riassorbito in procedure che neutralizzano le domande e le riconducono entro i limiti del dialogo istituzionale.
La governamentalizzazione dei dispositivi di potere oscilla così tra cattura e democratizzazione. Da un lato compatibilizza le rivendicazioni attraverso forme giuridiche; dall'altro lascia emergere processi di soggettivazione che le istituzioni devono inseguire, delimitare e ricomporre.
Oltre la separazione tra Stato e società
Occorre superare l'idea che il diritto ristabilisca una differenza netta tra Stato e società, pubblico e privato, comando politico e spazio sociale. Il lessico della società civile globale e quello dei diritti da riconoscere a istituzioni separate dai processi reali rischiano di mantenere una distinzione che non descrive più la circolazione effettiva del potere.
La legge e la proprietà restano dispositivi centrali nella traduzione dell'autovalorizzazione entro le compatibilità del sistema capitalistico. Ma non esiste più una separazione preventiva tra gli ambiti di regolazione: lo Stato viene di volta in volta coinvolto, marginalizzato o riutilizzato all'interno di processi organizzativi più ampi.
La governance deve misurarsi con processi, interessi e soggetti che non si lasciano collocare nei canali tradizionali del consenso. La metropoli, i flussi transnazionali e le zone in cui si concentrano i cicli della valorizzazione interrompono la sovrapposizione tra ordinamento e territorio. Per questo l'attenzione va rivolta al movimento della libertà, non alle retoriche che cercano di dare una forma definitiva a una trasformazione ancora aperta.
La moltitudine come potenza giuridica
Il problema decisivo riguarda la soggettivazione degli interessi e dei gruppi. I circuiti attraverso i quali essa si produce devono restare aperti, perché generano continuamente uno scarto tra diritto e sovranità, tra ciò che non è governabile e le istituzioni che pretendono di rappresentarlo in modo generale.
La moltitudine non è un soggetto unitario che sostituisce la società civile contrapposta allo Stato. È un concetto di classe e una figura provvisoria per descrivere ricomposizioni che prendono forma nelle lotte. La sua trasversalità non dipende da un soggetto astratto né dalla stabilità di un codice rappresentativo.
Il carattere cooperativo della produzione contemporanea, la sua irriducibilità all'Uno e il peso crescente della conoscenza pongono la questione del comune. È nel rapporto tra singolarità e comune che si indebolisce definitivamente la distinzione tra pubblico e privato, tra Stato e società.
Quando una moltitudine riesce a comporsi politicamente, organizzando singolarità in un comune, essa possiede già una capacità istituzionale. Non deve necessariamente tradurre le proprie rivendicazioni in diritti concessi o autorizzati da un potere rappresentativo: può esprimere direttamente una potenza di organizzazione e di affermazione.
La distinzione tra pubblico e privato entra quindi in crisi sia dal lato del potere, che non può più monopolizzare la cooperazione sociale, sia dal basso, dove la soggettivazione collettiva mette in discussione i codici proprietari attraverso i quali è stata definita la figura del soggetto di diritto.
Contro-istituzioni del comune
Le singolarità producono un interesse di parte attraverso la comunicazione e la partecipazione. Non esiste un esterno assoluto rispetto al governo, perché ogni società è attraversata dalla circolazione del potere; tuttavia la partecipazione dei governati non può essere resa politicamente neutra né ricondotta alla finzione di un universale astratto.
Il diritto postmoderno appare così come un universale fratturato, percorso da processi di soggettivazione che difendono la propria parzialità materiale. Quanto più questi processi rifiutano di dissolversi negli equivalenti generali del diritto, della merce e del denaro, tanto più possono organizzare forme contro-istituzionali di autonomia.
Le istituzioni del comune possono essere pensate come contro-istituzioni soltanto se si organizzano all'altezza dei processi di soggettivazione che le attraversano. La loro efficacia dipende dalla capacità di mantenere aperta la tensione tra autonomia, cooperazione e regolazione, senza trasformare il comune in un nuovo nome dell'ordine.